VECCHIO TESTO
Art. 38
Il trasferimento 1. II trasferimento dei calciatori può avvenire a
titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle
forme e con le modalità stabilite nelle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C..
2. Non è ammesso in alcun caso il
trasferimento di calciatori a titolo di
compartecipazione.
3. Le società non possono avere in forza, a
titolo temporaneo, più di cinque calciatori nella
medesima stagione sportiva.
4. Durante il corso dei Campionati non sono
ammessi accordi preliminari di trasferimento
fra società partecipanti allo stesso Campionato | NUOVO TESTO
Art. 38
Il trasferimento 1. Invariato
2. Invariato
3. Le società non possono avere in forza, a
titolo temporaneo, più di otto calciatori nella
medesima stagione sportiva.
4. Invariato |