Effi cacia dei provvedimenti federali
1. Tutti coloro che, nell’ambito della Federazione, delle Leghe e delle societŕ, delle associazioni
e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attivitŕ a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o
affi ne, con qualifi che di dirigenti, soci, calciatori (professionisti, non professionisti o giovani), tecnici,
medici e massaggiatori sportivi, direttori sportivi e fi gure assimilabili, hanno l’obbligo di osservare le
norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate.
2. Tutti i soggetti di cui al comma precedente assumono, in ragione della loro attivitŕ, l’impegno
ad accettare la piena e defi nitiva effi cacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti
all’attivitŕ sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo
motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunitŕ, ogni violazione
o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni
disciplinari sino alla misura della revoca della affi liazione, per le societŕ e le associazioni, e della
radiazione, per le persone fi siche.
Art. 25
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due membri sup-plenti.
2. Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall’ Assemblea Federale e due sono
designati dal C.O.N.I.; dei due componenti supplenti, uno č eletto dall’Assemblea Federale e uno č
designato dal C.O.N.I..
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l’elezione dei tre componenti effettivi e del componente supplente l’Assemblea Federale
vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi delle Leghe. Le
candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima della seduta.
5. Sono eletti componenti effettivi i candidati che riportano la maggioranza dei voti espressi
dalle societŕ e dalle associazioni rappresentate in Assemblea e conseguono almeno un terzo dei
voti delle societŕ ed associazioni di ciascuna delle tre Leghe, secondo l’effettiva rappresentanza in
Assemblea. I candidati devono essere iscritti all’albo dei Revisori dei Conti o agli albi professionali
dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. Č eletto componente supplente il candidato che imme-diatamente
segua in graduatoria.
6. Il Presidente del Collegio, che deve comunque essere iscritto ad uno degli albi di cui al
comma precedente, č nominato dai membri del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’intera gestione economica-fi nanziaria
della F.I.G.C. e dei suoi organi e deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli organi.LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 16
federali in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.
Art. 26
Arbitri
1. La regolaritŕ tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio
e disciplinari vigenti, č affi data agli arbitri di calcio.
2. Gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare nell’Associazione Italiana
Arbitri (A.I.A.) che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.
3. L’A.I.A. propone il proprio regolamento all’approvazione del Consiglio Federale.
4. Il Presidente dell’A.I.A. č nominato per due stagioni sportive dal Presidente Federale di intesa
con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.
Art. 27
Ordinamento della giustizia sportiva
1. Gli organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale,
agiscono in condizioni di piena autonomia, assicurata da specifi che norme.
2. I Giudici Sportivi, nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con
il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in primo grado secondo le competenze
indicate dal relativo codice, per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle tre Leghe
nonché dal Settore per l’attivitŕ giovanile e scolastica.
3. Le Commissioni Disciplinari, nominate per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di
intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi
presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e
nelle altre materie normativamente indicate.
4. Le funzioni inquirenti sono attribuite all’Uffi cio Indagini, nominato per una stagione sportiva
dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.
5. Le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite all’Uffi cio
della Procura Federale, nominato per una stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il
Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.
6. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal
codice di giustizia sportiva che puň prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari
materie.
Art. 28
Commissione d’Appello Federale
1. La Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) č competente a giudicare, in ultima istanza,
sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di
giustizia sportiva. Giudica altresě nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze.LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 17
previste dalle norme federali.
2. La C.A.F., nominata dal Consiglio Federale, per la durata di un quadriennio, č composta dal
Presidente, da un Vice-Presidente e da dodici componenti.
Art. 29
Corte Federale
1. La Corte Federale interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimitŕ delle altre norme
federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.
2. Giudica in via defi nitiva, su azione del Procuratore Federale, i dirigenti federali anche ai fi ni
delle incompatibilitŕ; dirime i confl itti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni atti-nenti
la regolaritŕ del loro funzionamento.
3. La Corte Federale č composta dal Presidente eletto direttamente dall’Assemblea Federale
con le procedure stabilite per il Presidente Federale, da un Vice-Presidente e da sette membri
nominati dal Consiglio Federale. La Corte Federale dura in carica per un quadriennio.
Art. 30
Revisione dello Statuto
1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all’Assemblea appositamente convo-cata
almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con il voto favorevole di
almeno tre quarti delle societŕ e delle associazioni rappresentate in Assemblea, in esso compreso
il voto favorevole di un terzo delle societŕ ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l’effettiva
rappresentanza in Assemblea.
2. L’Assemblea Straordinaria fi ssa la data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie
approvate.
NORME TRANSITORIE
1. Il requisito del mancato compimento del settantesimo anno di etŕ, di cui all’art. 23 del pre-sente
Statuto, č richiesto a decorrere dall’inizio del quadriennio olimpico 1992.
2. Salvo approvazione da parte del C.O.N.I., il Presidente Federale, il Vice-Presidente, il Con-siglio
Federale, il Presidente della Corte Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti che saranno
eletti dalla prima Assemblea dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, rimarranno in carica fi no
al termine del quadriennio olimpico 1988-1992.
Il Consiglio Federale provvederŕ di conseguenza ad armonizzare la durata di tutte le cariche
federali.
3. Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte del C.O.N.I..