I calciatori
1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualifi cati nelle seguenti categorie:
a) “professionisti”;
b) “non professionisti”;
c) “giovani”
2. L’impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle pre-senti
norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l’età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di
ogni anno.
Art. 28
I “ professionisti”
1. Sono qualifi cati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso
con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o
nella Lega Professionisti Serie C.
2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le
forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di
categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto
almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo
quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.
Art. 29
I “non professionisti”
1. Sono qualifi cati “non professionisti”:
a) i calciatori tesserati per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti che esercitano
l’attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali per la pratica dello sport, salvo quanto
consentito e previsto dall’art. 94 bis delle presenti norme e dalla defi nizione di “calciatore dilettante”
data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.;
b) i calciatori di sesso femminile;
c) i calciatori che giuocano il “calcio a cinque”;
d) i calciatori che svolgono attività ricreativa.. LE CARTE FEDERALI 2000 - NORME ORGANIZZATIVE NTERNE DELLA F.I.G.C. 35
Art. 30
I calciatori dell’attività ricreativa
1. I calciatori che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico,
indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega,
previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. Il vincolo di tesseramento per l’attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e
non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l’attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifi che
od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell’attività
sportiva nell’ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto
nel caso di soggetti colpiti da squalifi ca per una o più giornate di gara, o per squalifi ca a tempo
determinato di durata non superiore a un mese.
Art. 31
I “giovani”
1. Sono qualifi cati “giovani” i calciatori che abbiano anagrafi camente compiuto l’ottavo anno e
che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per
società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica.
3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della
stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni
può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della
stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già ; tesserato con il vincolo annuale. Eventuali
risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell’at-tività
del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Prepara-zione
di cui all’art. 96, comma 3, delle presenti norme.
Art. 32
I “giovani dilettanti”
1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagrafi camente compiuto possono assumere vin-colo
di tesseramento a tempo indeterminato con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la
quale sono già tesserati, acquisendo la qualifi ca di “giovani dilettanti”.
2. I calciatori con la qualifi ca di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafi co del 18°
anno, la qualifi ca di “non professionista”.
Art. 33
I “giovani di serie”
1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifi ca di “giovani di serie” quando
sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.. LE CARTE FEDERALI 2000 - NORME ORGANIZZATIVE NTERNE DELLA F.I.G.C. 36
2. I calciatori con la qualifi ca di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a per-mettere
alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fi no
al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagrafi camente
il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”,
entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rap-porto
di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professioni-sta”,
ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per
la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di
calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nel-l’ultimo
mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente
stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifi ca di “giovani di serie”, al compimento anagrafi co del 16° anno d’età e
purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore
“giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifi ca di “professionista” e la stipulazione
del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie
C/1;
d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie
C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale
non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del con-tratto.
Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione
effettuata a termini del comma 2.
5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche
in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne
utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore
è tesserato a titolo defi nitivo di confermarlo quale “ professionista” con l’osservanza dei termini e
delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società
comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del cal-ciatore.
La conferma, ai fi ni del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla
stipula del primo contratto da “professionista”.
6. Il calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto
professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano
le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calcia-tore
è tesserato a titolo defi nitivo.. LE CARTE FEDERALI 2000 - NORME ORGANIZZATIVE NTERNE DELLA F.I.G.C. 37
Art. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in
campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano
disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare
superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara uffi ciale, salvo il caso
di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano,
eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte
soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”,
che abbiano compiuto anagrafi camente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che
abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche
organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi
dell’art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subor-dinato
alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certifi cato di idoneità specifi ca all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio
1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta
maturità psico-fi sica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’ autorizzazione del Comitato
Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista all’art. 7, comma 5, del
C.G.S..
4) Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’ Attività Giovanile e Sco-lastica
possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
Art. 34 bis
Obbligo di impiego dei calciatori alle gare
1. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di
impiego di calciatori alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordina-mento
interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara
prevista all’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 35
Associazioni di categoria
1. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei
calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività